Come si conviene al viver civile, esistono alcuni comportamenti corretti, alcune regole o leggi nonché delle semplici ordinanze a cui volenti o no ci dobbiamo adeguare; quindi vediamo insieme alcune regole da imparare o da ricordare.
Questo sempre unicamente perché la nostra libertà finisce dove inizia quella del nostro prossimo, che non necessariamente potrà convididere il nostro amore per gli Amici pelosi.
Non me ne voglia chi legge, ma non possiamo rendere obbligatorio per tutti, l’amore incondizionato che proviamo noi per i nostri Amici pelosi così come lo provo io!
In ogni luogo pubblico è risaputo che il nostro cane deve esser al nostro seguito munito di guinzaglio museruola e sacchetto; dico è risaputo perché so bene che in pochi lo mettono in pratica;
io stessa mi trovo a discutere molto spesso su alcuni personaggi che si ritengono erroneamente i padroni di ogni dove con cani liberi in luoghi pubblici, perché tanto “il mio è buono… sa!” e certo che lo è… nessuno dice il contrario, solo che… dobbiamo adeguarci al viver civile e comune e quindi adottare dei comportamenti corretti.

Da settembre 2013, sono in vigore le nuove regole per passeggiare in sicurezza nei luoghi pubblici; queste saranno in vigore per dodici mesi perché trattandosi appunto di regole emanate con ordinanza non possono essere alla stessa stregua di una legge; chi ha provveduto all’emanazione di queste regole è il Ministero della Salute e lo ha fatto in data 6 agosto 2013, chi ha intenzione di leggersele tutte le può trovare nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013.

doveri

Qui posso solo rammentare alcune regole tra quelle più importanti da sapere quando si passeggia nei luoghi pubblici, siano essi parchi o strade:

  • il guinzaglio da usare dovrà essere non più lungo di un metro e mezzo ma nelle apposite aree adibite ai cani, questi potranno liberamente scorrazzare e divertirsi liberi;
  • portarsi sempre una museruola, sia essa rigida o morbida, in modo da evitare problemi in caso di rischio per la propria ed altrui incolumità, e su richiesta di autorità competenti andrà fatta indossare, ricordo solo su richiesta di autorità;
  • avere sempre a portata di mano i sacchetti per la raccolta delle deiezioni; questo direi trattasi di obbligo oltre che civile, molto morale.

Ci sono poi alcune regole che impongono altri comportamenti in caso di acquisti di cani e di misure da tenere per evitare fanatici atteggiamenti da parte di proprietari di Amici considerati più esuberanti di altri;
infine c’è da sapere che tutto quanto indicato nell’ordinanza che ho citato, non riguarda i cani delle Forze Armate; i cani addestrati per l’aiuto di persone diversamente abili ed ai cani che conducono greggi.

trasporto

Un’altra condizione, con alcune regole semplici da rispettare è il loro trasporto in caso di viaggio; ecco… qui bisognerà fare attenzione alla loro e nostra incolumità;
se il nostro Amico viaggerà sul sedile posteriore dell’auto dovrà indossare un apposito guinzaglio collegato alla cintura di sicurezza, altrimenti si dovrà munire la nostra auto di un divisorio tra il bagagliaio (ovviamente comunicante con l’abitacolo) ed i sedili.
Anche qui la Legge non ammette ignoranza così come suol dirsi sempre, quindi vediamo come dobbiamo comportarci di regola e di conseguenza rispettando il Codice della Strada, precisamente:

Articolo 169/10: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
“(…) È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
(Per i trasgressori di tale norma è prevista una pena pecuniaria che va da un minimo di € 68,25 ad un massimo di € 275,10 e la sottrazione di un punto dalla patente di guida.

Comunque per saperne di più potete consultare la sezione  apposita che ho preparato.
Inoltre, sempre dobbiamo tener conto di numerosi aggiornamenti e a volte informazioni che avvengono al riguardo, ma finché non portano modifiche al Codice stesso si può star tranquilli, finché ci si comporta bene.

 

 Insomma… con il rispetto e l’educazione si arriva in capo al mondo!

diritti

Se da un lato però, abbiamo doveri da osservare, possiamo anche vantare dei diritti, che direi a mio giudizio sono più che importanti, se visti dal lato “umano” della vita in generale;
infatti come prevede l’articolo 54 del Codice Penale, non si viene denunciati se si è costretti a sfondare il vetro di un’auto parcheggiata al sole dove all’interno si scopre un essere vivente in difficoltà, sia esso un umano o altro, eccolo qua:

Articolo 54. Stato di necessità.
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.”

Direi che ogni passo avanti in materia di difesa sia sempre buono, ma ancora non sufficiente; inoltre ogni anno vengono istituiti dei numeri dedicati a chi si permette ancora di abbandonare il proprio Amico, nonostante sappia di incorrere in un reato penale, così come chi non si ferma in caso di incidente provocato o notato.

Spero di aver detto quasi tutto, ma se ho dimenticato qualcosa, comunicatemelo e provvedo immediatamente.

 

     sii corretto con me e con tutti 😉

Articolo 54. Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo

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Articolo 54. Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo

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Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo

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Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo

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